|
STATUTO
SOCIALE
1. DENOMINAZIONE
L’associazione è denominata “RETE DI COMUNICAZIONE
DEMOCRATICA”.
L’associazione, nell’ambito dei principi generali
dettati per le associazioni dagli art. 14 e seguenti del Codice
Civile, è disciplinata dal presente Statuto.
2. SEDE
L’associazione ha sede nel Comune di Empoli, via Russo
n. 27
L’organo amministrativo può trasferire la sede
dell’associazione all’interno del territorio nazionale
ed istituire e sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che
all’estero.
3. DURATA
L’associazione avrà durata fino al 31 dicembre
2050.
4. FINALITA’ E SCOPI.
L’Associazione è aconfessionale, apartitica,
senza fini di lucro e ha come scopo la promozione della cultura
economica, politica e sociale e la tutela del patrimonio ambientale,
artistico e storico.
Nella consapevolezza che allo sviluppo dell’informazione
elettronica è legato il processo democratico delle
comunicazioni, l'Associazione contribuisce con la propria
attività a rimuovere gli ostacoli che ne limitano di
fatto la partecipazione. L'associazione persegue i propri
fini con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione,
con particolare riguardo all’informazione in formato
digitale.
L’associazione può: ideare, realizzare ed editare
pubblicazioni; agenzie di comunicazione e simili; organizzare
e promuovere conferenze, eventi, incontri, manifestazioni
e simili; realizzare ricerche e studi; allestire e curare
banche dati, centri di documentazione, archivi e simili.
L’associazione potrà comunque svolgere qualunque
altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e negozi
utili al raggiungimento delle finalità enunciate, quali
a titolo esemplificativo:
collaborare con enti pubblici e privati, con società
e persone fisiche, promuovere e partecipare all’attività,
all’organizzazione e alla costituzione di fondazioni,
associazioni, società o altri enti nazionali e esteri
che abbiano gli stessi o analoghi scopi;
compiere ogni operazione immobiliare, finanziaria e commerciale,
utile per il perseguimento degli scopi istituzionali, che
non assuma le vesti di attività prevalente e con l’osservanza
delle prescrizioni di legge;
promuovere forme di acquisti collettivi, da parte degli associati,
di beni e servizi per l’utilizzo personale o familiare
degli associati stessi, che non comportino aggravio di spese
per l’associazione e/o distribuzione indiretta di utili;
esercitare attività turistiche e ricettive a favore
dei propri associati.
ART. 5 SOCI
Possono essere soci le persone fisiche maggiori di età
e le persone giuridiche, gli enti e le istituzioni, sia private
che pubbliche, aventi interessi non in contrasto con quelli
sociali che si obbligano al versamento di una somma di denaro,
o al conferimento di beni, o alla prestazione della propria
opera all’interno dell’associazione, o che verranno
ammessi a tale titolo per particolari meriti.
La prestazione d’opera da parte degli associati è
volontaria, libera e gratuita.
ART. 6 AMMISSIONE OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI
Per essere ammessi a far parte dell’associazione in
qualità di socio occorre presentare domanda scritta
al Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione a socio deve contenere le motivazioni
e/o i meriti e accettazione esplicita di tutti gli obblighi
nascenti dal presente statuto, dall’eventuale Regolamento
Interno e dalle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero
e volontario.
I soci devono versare annualmente un contributo in denaro,
se stabilito da parte del Consiglio Direttivo in sede di approvazione
del bilancio preventivo.
Tutti i soci hanno diritto di voto.
Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione
della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART.7 PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO.
La qualità di socio si perde :
a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente.
b) Per decadenza, a causa del mancato versamento della quota
annuale
c) Per esclusione, a causa dell’inosservanza alle disposizioni
dello Statuto o del Regolamento o delle delibere del Consiglio
Direttivo e comunque quando il socio danneggia moralmente
e/o materialmente l’Associazione. L’esclusione
è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza
assoluta dei voti.
d) In caso di messa in liquidazione, scioglimento, fallimento,
decesso o estinzione del socio, persona fisica o giuridica
o ente
Gli associati receduti, decaduti, esclusi e gli eredi dei
soci deceduti, non hanno alcun diritto sul Fondo Comune o
sul Patrimonio, né al rimborso alcuno dei contributi
versati, qualunque sia il titolo del versamento, e delle altre
elargizioni eventualmente operate a favore dell’ente.
Non hanno altresì diritto a richiedere la restituzione
e/o la cancellazione dagli archivi digitali dei materiali
scritti e degli articoli giornalistici pubblicati dalle testate
edite dell’associazione e che inseriti nell’archivio
delle testate giornalistiche fanno parte del fondo comune
dell’associazione stessa.
ART.8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi delle Associazioni:
L’Assemblea;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Collegio dei Revisori.
ART.9 L’ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita dagli associati regolarmente
iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
L’assemblea può essere convocata tanto in sede
ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo
e comunque almeno una volta l’anno, in sede ordinaria,
entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione
del bilancio consuntivo e preventivo.
L’assemblea deve essere inoltre convocata quando ne
è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli
associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non
vi provvedono, la convocazione può essere ordinata
dal presidente del Tribunale.
L’assemblea ordinaria o straordinaria è convocata
con preavviso di almeno 8 giorni mediante affissione nella
sede dell’associazione o con preavviso di almeno 3 giorni
mediante invito indirizzato agli associati effettuato tramite
e-mail, fax o telegramma.
La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo,
del giorno e dell’ora della riunione, nonché
gli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in
sua assenza dal Vice Presidente se nominato o da persona designata
dall’assemblea stessa.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e
constata la regolarità delle deleghe e in genere il
diritto di intervento in assemblea.
Della riunione sarà redatto un verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario
L’Assemblea vota per alzata di mano.
ART. 10 ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria è validamente costituita
in prima convocazione se sono presenti almeno la metà
degli associati , in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli intervenuti.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi
per iscritto esclusivamente ad altro associato. È vietato
il cumulo delle deleghe in misura superiore a cinque.
Sono di competenza dell’assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo
b) l’elezione del Consiglio Direttivo
c) l’eventuale nomina del Collegio dei revisori e la
determinazione degli emolumenti
d) l’approvazione di norme regolamentari eventualmente
necessarie per l’attuazione dello Statuto.
Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti
dei presenti.
ART. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria è validamente costituita
in prima convocazione se sono presenti la maggioranza degli
associati, in seconda convocazione qualora siano presenti
un terzo degli associati.
L’assemblea straordinaria viene convocata:
a) Per le modifiche dello Statuto;
b) Per lo scioglimento dell’Associazione, la nomina
dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
c) Per l’esame e le decisioni sugli argomenti posti
all’ordine del giorno per deliberazione del Consiglio
Direttivo quando questi lo ritenga opportuno.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri.
Il Consiglio Direttivo, se non nominati dall’Assemblea,
nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e
un Segretario.
Essi durano in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea
che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo decadono comunque se risultano
assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre
volte consecutive.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente
lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno
due dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno
per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e all’ammontare
delle quote sociali.
Non sono obbligatorie formalità scritte per la convocazione
del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione per la gestione dell’associazione
ad eccezione di quelli che per statuto o per legge competono
all’Assemblea.
ART. 13 PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante
dello stesso nonché dell’Associazione.
Il Presidente svolge tutte le funzioni inerenti alla gestione
dell’Associazione e in particolare:
convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio di Amministrazione;
stabilisce gli argomenti da sottoporre all’esame del
Consiglio di Amministrazione e vigila sull’esecuzione
delle sue deliberazioni.
Il Presidente può assumere provvedimenti di urgenza
da ratificarsi da parte del Consiglio.
ART.14 COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO
Qualora gli associati lo ritengano opportuno, il controllo
legale dei conti dell’associazione sarà affidato
a un Collegio dei Revisori o a un Revisore Unico iscritti
nel Registro dei Revisori Contabili. In caso di nomina di
un Collegio di Revisori questo è composto da un Presidente,
da due membri effettivi e da due supplenti.
Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico:
Vigila sulla regolarità contabile e finanziaria, accertando
la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettuando
le verifiche di cassa;
Informa il Consiglio di amministrazione sul risultato dei
controlli e degli accertamenti effettuati
Redige la propria relazione annuale al Bilancio Consuntivo
e Preventivo.
Assiste alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il compenso dei membri del Collegio dei Revisori o del Revisore
Unico è stabilito dall’assemblea sulla base delle
vigenti tariffe professionali.
ART. 15 FONDO COMUNE O PATRIMONIO
Il Patrimonio o Fondo Comune dell’Associazione è
costituito:
dai conferimenti degli associati, a qualsiasi titolo effettuati;
da eventuali contributi attribuiti da altri enti sia pubblici
che privati;
dai beni acquistati con i suddetti contribuiti;
da eventuali avanzi delle gestioni annuali;
dall’archivio cartaceo o digitale relativo alle pubblicazioni
editate dall’associazione.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, nonché quote del fondo comune,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
ART. 16 ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio dell’Associazione decorre dal primo
gennaio al 31 dicembre di ogni anno
ART. 17 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L’Associazione si scioglie:
per delibera unanime dell’Assemblea dei soci;
per la sopravvenuta impossibilità di conseguire lo
scopo anche se causata dalla definitiva insufficienza del
fondo comune a farvi fronte;
per venir meno di tutti i soci.
Intervenuta una causa di scioglimento l’assemblea designerà
uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto
risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo
le indicazioni dell’assemblea ad altri enti aventi finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità.
ART.19 RINVIO
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa
rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento
giuridico italiano.
|
|
|