STATUTO SOCIALE

1. DENOMINAZIONE

L’associazione è denominata “RETE DI COMUNICAZIONE DEMOCRATICA”.
L’associazione, nell’ambito dei principi generali dettati per le associazioni dagli art. 14 e seguenti del Codice Civile, è disciplinata dal presente Statuto.

2. SEDE
L’associazione ha sede nel Comune di Empoli, via Russo n. 27
L’organo amministrativo può trasferire la sede dell’associazione all’interno del territorio nazionale ed istituire e sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che all’estero.

3. DURATA
L’associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

4. FINALITA’ E SCOPI.
L’Associazione è aconfessionale, apartitica, senza fini di lucro e ha come scopo la promozione della cultura economica, politica e sociale e la tutela del patrimonio ambientale, artistico e storico.
Nella consapevolezza che allo sviluppo dell’informazione elettronica è legato il processo democratico delle comunicazioni, l'Associazione contribuisce con la propria attività a rimuovere gli ostacoli che ne limitano di fatto la partecipazione. L'associazione persegue i propri fini con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, con particolare riguardo all’informazione in formato digitale.
L’associazione può: ideare, realizzare ed editare pubblicazioni; agenzie di comunicazione e simili; organizzare e promuovere conferenze, eventi, incontri, manifestazioni e simili; realizzare ricerche e studi; allestire e curare banche dati, centri di documentazione, archivi e simili.
L’associazione potrà comunque svolgere qualunque altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e negozi utili al raggiungimento delle finalità enunciate, quali a titolo esemplificativo:
collaborare con enti pubblici e privati, con società e persone fisiche, promuovere e partecipare all’attività, all’organizzazione e alla costituzione di fondazioni, associazioni, società o altri enti nazionali e esteri che abbiano gli stessi o analoghi scopi;
compiere ogni operazione immobiliare, finanziaria e commerciale, utile per il perseguimento degli scopi istituzionali, che non assuma le vesti di attività prevalente e con l’osservanza delle prescrizioni di legge;
promuovere forme di acquisti collettivi, da parte degli associati, di beni e servizi per l’utilizzo personale o familiare degli associati stessi, che non comportino aggravio di spese per l’associazione e/o distribuzione indiretta di utili;
esercitare attività turistiche e ricettive a favore dei propri associati.

ART. 5 SOCI
Possono essere soci le persone fisiche maggiori di età e le persone giuridiche, gli enti e le istituzioni, sia private che pubbliche, aventi interessi non in contrasto con quelli sociali che si obbligano al versamento di una somma di denaro, o al conferimento di beni, o alla prestazione della propria opera all’interno dell’associazione, o che verranno ammessi a tale titolo per particolari meriti.
La prestazione d’opera da parte degli associati è volontaria, libera e gratuita.

ART. 6 AMMISSIONE OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI
Per essere ammessi a far parte dell’associazione in qualità di socio occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione a socio deve contenere le motivazioni e/o i meriti e accettazione esplicita di tutti gli obblighi nascenti dal presente statuto, dall’eventuale Regolamento Interno e dalle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario.
I soci devono versare annualmente un contributo in denaro, se stabilito da parte del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio preventivo.
Tutti i soci hanno diritto di voto.
Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART.7 PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO.
La qualità di socio si perde :
a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente.
b) Per decadenza, a causa del mancato versamento della quota annuale
c) Per esclusione, a causa dell’inosservanza alle disposizioni dello Statuto o del Regolamento o delle delibere del Consiglio Direttivo e comunque quando il socio danneggia moralmente e/o materialmente l’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei voti.
d) In caso di messa in liquidazione, scioglimento, fallimento, decesso o estinzione del socio, persona fisica o giuridica o ente
Gli associati receduti, decaduti, esclusi e gli eredi dei soci deceduti, non hanno alcun diritto sul Fondo Comune o sul Patrimonio, né al rimborso alcuno dei contributi versati, qualunque sia il titolo del versamento, e delle altre elargizioni eventualmente operate a favore dell’ente. Non hanno altresì diritto a richiedere la restituzione e/o la cancellazione dagli archivi digitali dei materiali scritti e degli articoli giornalistici pubblicati dalle testate edite dell’associazione e che inseriti nell’archivio delle testate giornalistiche fanno parte del fondo comune dell’associazione stessa.

ART.8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi delle Associazioni:
L’Assemblea;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Collegio dei Revisori.

ART.9 L’ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
L’assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo e comunque almeno una volta l’anno, in sede ordinaria, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale.
L’assemblea ordinaria o straordinaria è convocata con preavviso di almeno 8 giorni mediante affissione nella sede dell’associazione o con preavviso di almeno 3 giorni mediante invito indirizzato agli associati effettuato tramite e-mail, fax o telegramma.
La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o da persona designata dall’assemblea stessa.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e constata la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in assemblea.
Della riunione sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
L’Assemblea vota per alzata di mano.

ART. 10 ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà degli associati , in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. È vietato il cumulo delle deleghe in misura superiore a cinque.
Sono di competenza dell’assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo
b) l’elezione del Consiglio Direttivo
c) l’eventuale nomina del Collegio dei revisori e la determinazione degli emolumenti
d) l’approvazione di norme regolamentari eventualmente necessarie per l’attuazione dello Statuto.
Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la maggioranza degli associati, in seconda convocazione qualora siano presenti un terzo degli associati.
L’assemblea straordinaria viene convocata:
a) Per le modifiche dello Statuto;
b) Per lo scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
c) Per l’esame e le decisioni sugli argomenti posti all’ordine del giorno per deliberazione del Consiglio Direttivo quando questi lo ritenga opportuno.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri. Il Consiglio Direttivo, se non nominati dall’Assemblea, nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Essi durano in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo decadono comunque se risultano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e all’ammontare delle quote sociali.
Non sono obbligatorie formalità scritte per la convocazione del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’associazione ad eccezione di quelli che per statuto o per legge competono all’Assemblea.

ART. 13 PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dello stesso nonché dell’Associazione.
Il Presidente svolge tutte le funzioni inerenti alla gestione dell’Associazione e in particolare:
convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio di Amministrazione;
stabilisce gli argomenti da sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione e vigila sull’esecuzione delle sue deliberazioni.
Il Presidente può assumere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio.

ART.14 COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO
Qualora gli associati lo ritengano opportuno, il controllo legale dei conti dell’associazione sarà affidato a un Collegio dei Revisori o a un Revisore Unico iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. In caso di nomina di un Collegio di Revisori questo è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.
Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico:
Vigila sulla regolarità contabile e finanziaria, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettuando le verifiche di cassa;
Informa il Consiglio di amministrazione sul risultato dei controlli e degli accertamenti effettuati
Redige la propria relazione annuale al Bilancio Consuntivo e Preventivo.
Assiste alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il compenso dei membri del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico è stabilito dall’assemblea sulla base delle vigenti tariffe professionali.

ART. 15 FONDO COMUNE O PATRIMONIO
Il Patrimonio o Fondo Comune dell’Associazione è costituito:
dai conferimenti degli associati, a qualsiasi titolo effettuati;
da eventuali contributi attribuiti da altri enti sia pubblici che privati;
dai beni acquistati con i suddetti contribuiti;
da eventuali avanzi delle gestioni annuali;
dall’archivio cartaceo o digitale relativo alle pubblicazioni editate dall’associazione.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché quote del fondo comune, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

ART. 16 ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio dell’Associazione decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno

ART. 17 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L’Associazione si scioglie:
per delibera unanime dell’Assemblea dei soci;
per la sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo anche se causata dalla definitiva insufficienza del fondo comune a farvi fronte;
per venir meno di tutti i soci.
Intervenuta una causa di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell’assemblea ad altri enti aventi finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART.19 RINVIO
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

 
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